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Ordinanza — n. 33860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating grievances without critical analysis of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio De Angelis inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's decision. The appellant argued for criminal liability violations and omitted mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected grievances. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the contested judgment and merely reiterates grievances already addressed by the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis reiterative grievances criminal liability mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
art. 5 d.lgs. 74/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS FABRIZIO nato a ROMA il 30/06/1975 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Fabrizio De Angelis deduce la violazione di legge penale incriminatrice per l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianze, peraltro concernenti il fatto, già analizzate e disattese con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata;

Considerato, in particolare, che, con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui altrimenti non sindacabile, la sentenza ha escluso, in primo luogo, che nel caso di specie fosse individuabile un amministratore di fatto della società la cui attività avrebbe potuto scriminare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'imputato quale amministratore di diritto e, in secondo luogo, che sussistesse un'apprezzabile attività collaborativa da quest'ultimo prestata (ovvero altre ragioni) valorizzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre vi è congrua motivazione - in alcun modo censurata nel generico ricorso - sull'impossibilità di concedere i benefici di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15