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Ordinanza — n. 33859/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33859/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARESI MASSIMILIANO nato a ROMA il 16/06/1967 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui Massimiliano Ferraresi deduce la violazione dell'art. 4, ultimo comma, I. 628/1961, è inammissibile perché - a tacer d'altro - non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. fg. 5), facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, precisa come la richiesta avanzata dall'ispettorato del lavoro e non evasa dal ricorrente a norma della citata disposizione concernesse non già - come si allega in ricorso - "generica documentazione inerente la regolarità dei contratti di lavoro", bensì il libro unico del lavoro, i contratti di lavoro, le buste paga, sicché l'omessa produzione integra certamente la disposizione incriminatrice contestata, che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche al datore di lavoro (cfr.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 33859/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che la richiesta è stata avanzata in un accertamento ispettivo iniziato il 6 maggio 2019, sicché non è certamente decorso il termine di prescrizione del reato contravvenzionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti mancanti produzione di documenti finanziari consegna di documenti esibizione dei documenti d'identità obbligo di edizione di documenti principio del rigore documentale

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
270691); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARESI MASSIMILIANO nato a ROMA il 16/06/1967 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui Massimiliano Ferraresi deduce la violazione dell'art. 4, ultimo comma, I. 628/1961, è inammissibile perché - a tacer d'altro - non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che (v. fg. 5), facendo buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, precisa come la richiesta avanzata dall'ispettorato del lavoro e non evasa dal ricorrente a norma della citata disposizione concernesse non già - come si allega in ricorso - "generica documentazione inerente la regolarità dei contratti di lavoro", bensì il libro unico del lavoro, i contratti di lavoro, le buste paga, sicché l'omessa produzione integra certamente la disposizione incriminatrice contestata, che, per consolidata giurisprudenza, si applica anche al datore di lavoro (cfr.

Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che la richiesta è stata avanzata in un accertamento ispettivo iniziato il 6 maggio 2019, sicché non è certamente decorso il termine di prescrizione del reato contravvenzionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 lu