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Ordinanza — n. 33858/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already decided merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Marco Sciaccotta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Specifically, the appeal failed to provide new evidence regarding the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, while the lower court correctly noted the defendant's extensive criminal history and social danger.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided Article 131-bis recidivism assessment recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
pen., da una parte, il ricorrente in forza dell'atto di appello non ha fornito i necessari riscontri a fondamento del motivo di gravame; dall'altra parte, la Corte territoriale ha osservato come la condotta integrante il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
pen., da una parte, il ricorrente in forza dell'atto di appello non ha fornito i necessari riscontri a fondamento del motivo di gravame; dall'altra parte, la Corte territoriale ha osservato come la condotta integrante il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sciaccotta Marco, nato ad Alessandria il 05.02.1975 avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., da una parte, il ricorrente in forza dell'atto di appello non ha fornito i necessari riscontri a fondamento del motivo di gravame; dall'altra parte, la Corte territoriale ha osservato come la condotta integrante il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non ha interessato un arco di tempo trascurabile; Considerato, ancora, che in relazione alla recidiva applicata, per un verso, l'imputato risulta gravato da un numero considerevole di precedenti penali, anche gravi; per altro verso, il giudice di secondo grado ha rilevato il collegamento tra il delitto per cui si procede ed i suddetti precedenti, così da trarne la conclusione di una maggiore pericolosità sociale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 lugli