Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks specific grounds for reviewing sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic complaint lacking specific grounds for reviewing the sentencing. The appellant merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A generic complaint criticizing the assessment of responsibility and sentencing without explaining specific grounds for the alleged defect in reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAHMADI MOHAMMED nato il 27/12/1988 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Rlevato che il motivo unico dedotto nel ricorso è costituito da una doglianza generica che censura la valutazione operata nella sentenza di appello in punto di responsabilità e determinazione della pena, senza neppure spiegare le ragioni del dedotto vizio della motivazione; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha adeguatamente esplicato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati (vedi p. 3 della sentenza), oltre che con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Cons e estensore Il Presid