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Ordinanza — n. 33850/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on appeal court's fact-finding and sentencing, ruling on admissibility of legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Raffaele Cioffi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that the appeal's arguments regarding fact reconstruction and evidence evaluation fall exclusively within the appellate court's competence, which provided adequate reasoning based on correct inferential criteria. Specifically, the court rejected the claim that the defense of 'unjustified persecution' under Article 393-bis of the Penal Code applied, noting it requires arbitrary excess of functional powers beyond ordinary control measures.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p. Appeals concerning the reconstruction and evaluation of facts, as well as the assessment of evidence and sentencing, are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the appellate court, which must base its judgment on correct criteria of inference and shared experience.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility appellate court competence fact reconstruction review unjustified persecution defense procedural costs award evidence evaluation standard functional powers excess misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bononrii
Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bononrii, Rv.
Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri
266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI RAFFAELE nato a MADDALONI il 12/01/1994 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, sia con riferimento all'accertamento degli elementi costitutivi del reato e sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, ed alla omessa concessione dei benefici di legge; ritenuto che la. genericità dei motivi di appello rispetto .alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata conformemente dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come l'intervento degli agenti sia stato ostacolato da condotte violente poste in essere dall'imputato; rilevato che, con riguardo alla questione dedotta dal ricorrente circa la illegittimità dell'arresto, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (cfr.

Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bononrii, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec. il 14/03 2022 Il Con re estensore I Presidente Ricc Amor