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Ordinanza — n. 33848/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against home detention breach conviction for generic arguments lacking specific factual analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly addressed the facts regarding the breach of home detention and the lack of mitigating circumstances. The appellate court's arguments were deemed generic and insufficient to overturn the first-instance judgment on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically challenge the factual findings or legal reasoning of the lower court, which has already provided adequate motivation on the elements of the crime and the absence of non-punishability causes.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds home detention breach lack of specificity procedural costs aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO CONCETTO nato a CATANIA il 07/12/1975 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiate; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, sui numerosi precedenti penali, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il