Ordinanza — n. 33843/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC SASA nato il 12/02/1976 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33843/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC SASA nato il 12/02/1976 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Con