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Ordinanza — n. 33841/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal violation claims under Articles 385 and 131 bis c.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's claim regarding violations of Articles 385 and 131 bis of the Criminal Procedure Code was too generic to be examined in a legitimacy proceeding. Consequently, the lower court's adequate reasoning rejecting the factual reinterpretation was upheld, and the appeal was dismissed without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131 bis c.p.: A generic allegation of legal violation or defect in reasoning regarding specific criminal procedure articles is inadmissible in a legitimacy appeal if the lower court has already provided adequate motivation rejecting the factual reinterpretation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Code Legitimacy Appeal Generic Legal Violation Defect in Reasoning Inadmissibility of Appeal Article 385 c.p. Article 131 bis c.p. evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 131 bis c.p.
artt. 385 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ettadnnamti Rachid nato in Marocco il 13.02.1983 avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione relativo agli artt. 385 c.p. e 131 bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello.

Che reitera la diversa lettura dei fatti, respinta con motivazione adeguata (pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli stensore (---) II Pres