Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaint lacking specific balancing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Ingenito inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant had broadly complained about the failure to balance generic mitigating circumstances with a contested recidivism charge, despite the first instance judge having already recognized those mitigating factors. The court rejected the appeal because the grievance was too generic and failed to address the specific balancing required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A generic complaint regarding the lack of balancing between mitigating circumstances and recidivism is inadmissible if the lower court already recognized the mitigating factors without specific analysis of the balance.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ingenito Andrea, nato a Salerno il 12.09.1984 avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e concernente l'omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, è inammissibile alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello;
Considerato, infatti, che con il motivo di gravame l'appellante aveva genericamente lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante le stesse fossero state riconosciute da parte del primo giudice senza nulla addurre in ordine al mancato bilanciamento con la ritenuta recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Preside