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Ordinanza — n. 33831/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding external continuations under Art. 671 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding the request for external continuations. The appellant argued the judgment failed to properly address the prerequisites for continuing proceedings outside the courtroom under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding the original decision logically coherent and adequately addressing the statutory requirements for such a measure.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The appeal alleging a lack of motivation concerning the refusal of external continuations is inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and addresses the constitutive prerequisites of the requested measure.

Parole chiave

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external continuations lack of motivation Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural requirements impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
art. 671 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vincolo Antonio nato a Cava de' Tirreni il 8.12.1978 avverso fa sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della chiesta continuazione esterna nel caso coerentemente esclusi (v. pag. 4 sent. quarto capoverso);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 igliere estensore l Presid