Cassation court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's sentencing on non-punishability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the recognition of generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court had sufficiently motivated its findings based on numerous precedents and the gravity of the offense, making a re-evaluation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not allow for a specific re-evaluation of the lower court's reasoning on statutory non-punishability or mitigating circumstances.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAFERIO VINCENZO nato a ZAPPONETA il 11/03/1965 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali e delle altre valutazioni sulla gravità del fatto che non possono dirsi illogiche e non sono pertanto suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1