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Ordinanza — n. 33825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding agreed sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Buzzetti Mirco inadmissible without formalities. The appellant argued a defect in reasoning regarding the court's failure to exercise powers ex officio, but the court noted that the appellant had previously waived other appeal grounds to accept a sentence reduction agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that such a waiver precludes any subsequent challenge to the reduced sentence in the cassation phase, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, when exercised to agree on a sentence reduction, limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the legality trial, rendering any subsequent appeal regarding the reduced sentence inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal rights agreed sentence reduction Article 599-bis c.p.p. preclusive effect inadmissible cassation appeal sentence reduction agreement procedural preclusion ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
272389) e che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 368 cod. pen
pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 616 c.p
272389) e che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZETTI MIRCO nato a MILANO il 08/04/1961 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Buzzetti Mirco, avverso la sentenza del 21/03/22 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. riducendola nella misura concordata, è inammissibile; rilevato che ìl ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio dei poteri di ufficio, trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così dec