Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their failure to effectively contrast with the lower court's detailed reasoning. The appellant claimed errors regarding imputability and mitigating factors, but the Court of Appeal had already thoroughly addressed these issues with specific motivation. Consequently, the Court ruled that re-litigating these matters without a genuine comparison to the first-instance findings violates the principle of non-reviewability of adequately motivated merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic complaints or lacking a specific, effective comparison with the lower court's detailed reasoning are inadmissible in the interest of legal certainty and the finality of merit judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPIONE CLAUDIO nato a NOTO il 19/08/1974 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla imputabilità e l'esclusione del vizio di mente, nonché sull'assenza dell'attenuante della provocazione (vedi p.19); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Presidente