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Ordinanza — n. 33821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; lower court adequately reasoned on criminal facts and excluded defense version.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The lower court had already thoroughly addressed the criminal facts and rejected the defendant's version of events regarding his presence at the residence. Consequently, the court ruled that no new legal assessment was necessary, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and do not provide specific arguments to re-evaluate the facts or the legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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genericity of appeal cassation inadmissibility lower court reasoning criminal facts assessment procedural costs order obbligo di comparizione all'udienza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALNATI FABIO nato a GENOVA il 27/04/1969 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono perché incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/