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Ordinanza — n. 33819/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33819/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI BRUNO nato a ROMA il 08/11/1948 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in merito all'accertamento del fatto, in ragione dell'assenza di autorizzazioni ad allontanarsi dall'abitazione cui il predetto era ristretto agli arresti domiciliari, e sia sul trattamento sanzionatorio, considerata l'applicazione del minimo edittale e della massima riduzione per le attenuanti generiche; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33819/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento revoca del permesso di dimora misura di allontanamento nel diritto degli stranieri ripetute violazioni del diritto degli stranieri assenza ingiustificata restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI BRUNO nato a ROMA il 08/11/1948 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in merito all'accertamento del fatto, in ragione dell'assenza di autorizzazioni ad allontanarsi dall'abitazione cui il predetto era ristretto agli arresti domiciliari, e sia sul trattamento sanzionatorio, considerata l'applicazione del minimo edittale e della massima riduzione per le attenuanti generiche; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Cons stensore