Cassation appeal dismissed for genericity and lack of effective comparison with first-instance court's detailed reasoning on evasion duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found the appeal's grounds were too generic and failed to effectively compare its arguments with the detailed reasoning provided by the Milan Court of Appeal regarding the duration of evasion. Consequently, the court ruled that re-litigating already thoroughly addressed issues without a genuine confrontation with the first-instance judge's evaluations violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide an effective comparison with the detailed reasoning of the court of first instance, as merit judgments are non-reviewable unless clearly erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROJAS VILLAGRA BASTIAN KEINT nato il 11/02/1998 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del mancato accoglimento dei motivi di appello con cui era stato devoluto solo il punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la lunga durata dell'evasione protrattasi per circa una settimana; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensor