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Ordinanza — n. 33813/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's reasoned decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic and unfounded. The appellate court had already thoroughly motivated its refusal to recognize generic mitigating circumstances by emphasizing the prolonged duration of the evasion. Consequently, the lack of an effective comparison with the lower court's adequately reasoned evaluations rendered the appeal incompatible with the principle of reasoned decision-making.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reasoned decision effective comparison mitigating circumstances prolonged evasion court costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONI DANJEL nato il 09/06/1993 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione. della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto per la durata prolungata dell'evasione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore ( I Presidente