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Ordinanza — n. 33809/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO EMMANUELE nato a MESSINA il 22/10/1981 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 114 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche del tutto generiche (mera denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza del reato e sulla congruità della pena), a fronte di sentenza sostenuta da adeguato ed articolato apparato motivazionale quanto alla penale responsabilità del ricorrente e alla dosimetria della pena (attestata sul minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 114 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche del tutto generiche (mera denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza del reato e sulla congruità della pena), a fronte di sentenza sostenuta da adeguato ed articolato apparato motivazionale quanto alla penale responsabilità del ricorrente e alla dosimetria della pena (attestata sul minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO EMMANUELE nato a MESSINA il 22/10/1981 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 114 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche del tutto generiche (mera denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza del reato e sulla congruità della pena), a fronte di sentenza sostenuta da adeguato ed articolato apparato motivazionale quanto alla penale responsabilità del ricorrente e alla dosimetria della pena (attestata sul minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17