Ordinanza — n. 33808/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIOTTA DANIELE nato a MILAZZO il 29/10/1974 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla responsabilità penale) da critiche di fatto e manifestamente infondate (quanto alla sussistenza del delitto di calunnia) e neppure correlate alle censure versate nell'appello, come esposte nella sentenza impugnata; il secondo motivo (sulla perizia grafologica) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); il terzo motivo (sulla attendibilità della persona offesa) da critiche generiche, in diretto confronto con il materiale probatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33808/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 113 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla responsabilità penale) da critiche di fatto e manifestamente infondate (quanto alla sussistenza del delitto di calunnia) e neppure correlate alle censure versate nell'appello, come esposte nella sentenza impugnata; il secondo motivo (sulla perizia grafologica) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); il terzo motivo (sulla attendibilità della persona offesa) da critiche generiche, in diretto confronto con il materiale probatorio;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIOTTA DANIELE nato a MILAZZO il 29/10/1974 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 113 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla responsabilità penale) da critiche di fatto e manifestamente infondate (quanto alla sussistenza del delitto di calunnia) e neppure correlate alle censure versate nell'appello, come esposte nella sentenza impugnata; il secondo motivo (sulla perizia grafologica) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); il terzo motivo (sulla attendibilità della persona offesa) da critiche generiche, in diretto confronto con il materiale probatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis