Ordinanza — n. 33807/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPAOLESI CHRISTAN nato a ROMA il 18/07/1975 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CIVITAVECCHIAcizto-a-~644e-15>aft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., oltre che in ogni caso manifestamente infondati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 i
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., oltre che in ogni caso manifestamente infondati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 i
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPAOLESI CHRISTAN nato a ROMA il 18/07/1975 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CIVITAVECCHIAcizto-a-~644e-15>aft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., oltre che in ogni caso manifestamente infondati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 i