Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and abstract criticisms of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual findings and sentencing, but the court found these criticisms to be generic, abstract, and lacking specific legal grounds. Consequently, the court ruled that the arguments failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors; generic factual criticisms or abstract challenges to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVEGNA NUNZIO nato a ENNA il 10/10/1942 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 109 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e secondo motivo (sulla motivazione sulla ritenuta responsabilità; sulla sussistenza degli elementi del reato) da critiche generiche e di fatto (quanto all'errata e falsa valutazione del quadro probatorio, cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), meramente oppositive rispetto a profili già adeguatamente vagliati con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il terzo motivo (sulla recidiva) da censure generiche e manifestamente infondate, risultando la motivazione sul punto del tutto congrua e priva di vizi rilevabili in questa sede; il quarto motivo (sulla condanna civile) non correlate a specifiche censure di appello e del tutto generiche rispetto al danno accertato in giudizio; il quinto motivo (sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio sospensivo della pena) da critiche astratte rispetto alla sentenza impugnata (in punto di dosimetria della pena e sui precedenti ostativi al beneficio);
Considerata la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co