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Ordinanza — n. 33804/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33804/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33804/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA DANIELE nato a CAGLIARI il 19/01/1992 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 105 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo e secondo motivo sull'art. 131- bis cod. pen.; il terzo motivo sulla recidiva) da critiche manifestamente infondate relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare rispettivamente, pag. 4 sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità; pag. 4-5 sulla ritenuta recidiva);

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 33804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 105 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo e secondo motivo sull'art. 131- bis cod. pen.; il terzo motivo sulla recidiva) da critiche manifestamente infondate relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare rispettivamente, pag. 4 sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità; pag. 4-5 sulla ritenuta recidiva);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario ricorso di annullamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
105 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo e secondo motivo sull'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA DANIELE nato a CAGLIARI il 19/01/1992 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 105 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo e secondo motivo sull'art. 131- bis cod. pen.; il terzo motivo sulla recidiva) da critiche manifestamente infondate relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare rispettivamente, pag. 4 sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità; pag. 4-5 sulla ritenuta recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il