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Ordinanza — n. 33803/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific criticism of sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Mohamed (alias Felfal Hicham) inadmissible. The appellant argued against the appellate court's generic criticisms regarding the punitive treatment, but the court found these grounds legally impermissible in a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected because the challenged decision was sufficiently motivated and the criticisms lacked specificity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on specific criticism of the punitive treatment are inadmissible if the challenged decision is sufficiently motivated and the criticisms are generic.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Punitive Treatment Specific Criticism Legitimacy Review Sufficient Motivation Court of Cassazione cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED MOHAMED (ALIAS FELFAL HICHAM - CUI 055R5M0) nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 104 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche aspecifiche sul trattamento sanzionatorio (la sentenza impugnata definisce del tutto generiche le censure di appello sul punto) e comunque la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0