Ordinanza — n. 33800/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di BRINDISId-cgo-61-12.51150-all-P-1; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33800/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di BRINDISId-cgo-61-12.51150-all-P-1; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 101 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso