Ordinanza — n. 33799/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA CIRO nato a NAPOLI il 24/12/1972 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOei-ate-~-34e-19ef-t+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 100 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto propo:sto da difensore non nominato per il presente procedimento (in tal senso risulta dall'esame degli atti né è stata documentata dal proponente tale nomina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/e ./2
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 100 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto propo:sto da difensore non nominato per il presente procedimento (in tal senso risulta dall'esame degli atti né è stata documentata dal proponente tale nomina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/e ./2
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA CIRO nato a NAPOLI il 24/12/1972 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOei-ate-~-34e-19ef-t+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 100 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto propo:sto da difensore non nominato per il presente procedimento (in tal senso risulta dall'esame degli atti né è stata documentata dal proponente tale nomina); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/e ./2