Ordinanza — n. 33798/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO GIUSEPPE nato a BRINDISI il 25/01/1974 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 99 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche vedenti sul trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze) generiche e manifestamente infondate in presenza di recidiva qualificata e comunque alla luce della pacifica giurisprudenza sul punto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33798/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche vedenti sul trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze) generiche e manifestamente infondate in presenza di recidiva qualificata e comunque alla luce della pacifica giurisprudenza sul punto (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO GIUSEPPE nato a BRINDISI il 25/01/1974 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 99 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche vedenti sul trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze) generiche e manifestamente infondate in presenza di recidiva qualificata e comunque alla luce della pacifica giurisprudenza sul punto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis