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Ordinanza — n. 33797/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33797/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AIROLDI LORELLA nato a LECCO il 15/10/1961 dalla parte civile MELES SARA nato a LECCO il 12/10/1985 nel procedimento a carico di: MARTINI FAUSTO nato a CALOLZIOCORTE il 29/05/1946 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 96 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dalle parti civili nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure, avverso doppia conforme assoluzione nel merito, il primo motivo (art. 640 cod. pen.) da critiche di merito in diretto confronto con il materiale probatorio (quanto al dedotto travisamento del "fatto", cfr.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 380 cod. pen; Ordinanza — n. 33797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 96 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dalle parti civili nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure, avverso doppia conforme assoluzione nel merito, il primo motivo (art. 640 cod. pen.) da critiche di merito in diretto confronto con il materiale probatorio (quanto al dedotto travisamento del "fatto", cfr.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove doppia punibilità abbandono del procedimento per truffa divieto della doppia presa in considerazione favoreggiamento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
96 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dalle parti civili nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure, avverso doppia conforme assoluzione nel merito, il primo motivo (art. 640 cod.
art. 380 cod. pen
273217) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (art. 380 cod. pen.) da censure manifestamente infondate, stante l'accertata mancanza di alcun nocumento (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AIROLDI LORELLA nato a LECCO il 15/10/1961 dalla parte civile MELES SARA nato a LECCO il 12/10/1985 nel procedimento a carico di: MARTINI FAUSTO nato a CALOLZIOCORTE il 29/05/1946 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 96 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dalle parti civili nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure, avverso doppia conforme assoluzione nel merito, il primo motivo (art. 640 cod. pen.) da critiche di merito in diretto confronto con il materiale probatorio (quanto al dedotto travisamento del "fatto", cfr.

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (art. 380 cod. pen.) da censure manifestamente infondate, stante l'accertata mancanza di alcun nocumento (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710) arrecato alle parti civili (cfr. in tal senso la sentenza impugnata), ancor prima della mancanza del presupposto della pendenza di un procedimento, che richiede in ogni caso la "previa instaurazione" di un procedimento giudiziario, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare ad esso (tra tante, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Rv. 275885) (nell'imputazione non si fa innrigralcun cenno in ogni caso al procedimento penale per omicidio colposo);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d