Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33795/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic reproach of criminal responsibility not allowed in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Tame Enrico inadmissible in a legitimacy proceeding. The court found the arguments were merely generic reproaches of criminal responsibility that were already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Generic reproaches of criminal responsibility that are merely reproductive of profiles already examined and rejected by the court of first instance are not admissible in a legitimacy appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimacy appeal generic reproach criminal responsibility inadmissible appeal Corte di Cassazione persecuzione dei Tamil condono delle spese procedurali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAME ENRICO nato a LODI il 29/07/1946 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 94 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sulla penale responsabilità generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese prDcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /