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Ordinanza — n. 33794/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely merit criticisms already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised constituted merit-based criticisms rather than admissible legal grounds. The appellant challenged the lower court's findings on the nature of the offense and the minor nature of the act, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected. Consequently, the court ruled that these points were merely reproductions of previously decided issues, warranting dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors, not merit criticisms; arguments merely reproducing issues already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit criticisms Court of Cassation legal error requirement procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione privilegiata grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
93 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo (in ordine all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTO IVAN GIUSEPPE nato a PISTICCI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 93 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) e il secondo motivo (sulla tenuità e inoffensiva del fatto) da critiche di merito e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese prDcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0