Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33793/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely critical of lower court's application of Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the Milan Court of Appeal's application of Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found these arguments were merely critical reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the Court ruled that no new legal grounds existed to justify a review at the stage of admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely critical reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 131-bis Penal Code admissibility of appeal critical reproduction of arguments Court of Cassation review procedural costs and fine pericolo di collusione con testimoni condono delle spese procedurali divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
92 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
92 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI FRANCO nato a POTENZA il 15/05/1965 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 92 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche in relazione all'art. 131-bis cod. pen. meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/516