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Ordinanza — n. 33791/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as withdrawn by parties and orders payment of court and legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by the three defendants inadmissible because they were formally withdrawn prior to the hearing. The civil party submitted a memorandum arguing for the rejection of the appeals and requested the allocation of litigation costs. Consequently, the court ruled that the appeals must be dismissed, ordering the appellants to pay procedural fees, a fine to the penalty fund, and the civil party's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When appellants withdraw their appeals before the hearing, the court declares them inadmissible and condemns the appellants to pay all procedural and legal costs incurred.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration litigation costs allocation Cassa delle ammende joint liability for fees rinuncia al dibattimento orale ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICA] EDMOND nato il 20/04/1982 D'ANGELO EDELLIO nato a TEANO il 28/01/1953 CHECE ROSARIA nato a TEANO il 15/10/1955 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 90 OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti, in vista dell'udienza camerale di trattazione dei ricorsi, hanno presentato atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale; Tenuto conto della memoria presentata dalla parte civile„ con la quale ha illustrato le ragioni per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, presentando nota-spese per la liquidazione delle competenze per le spese sostenute nel grado;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che in ragione dell'attività effettivamente svolta dal patrocinatore, si liquidano come indicato nel dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Leonetti Riccardo, che liquida in complessivi euro 4.560,00, oltre accessori di legge. Così