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Ordinanza — n. 33790/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merely merit-based criticisms or lack interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Renata Paola Adelina Monticelli inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, arguing against the court's reasoning and the application of the minimum statutory penalty. The court rejected these arguments because the first ground constituted a mere merit-based critique of the evidentiary reasoning, while the second lacked interest since the lower court had already reduced the sentence to the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 and Art. 360, n. 2 of the Code of Criminal Procedure: appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of merit-based criticisms of the reasoning or lack interest due to the sentence being reduced to the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit-based criticism statutory minimum penalty lack of interest Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 2 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI RENATA PAOLA ADELINA nato a MILANO il 11/01/1960 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 89 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla penale responsabilità e sul dolo) da critiche di merito meramente oppositive al ragionamento probatorio della sentenza impugnata; il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure prive di interesse (avendo la Corte di appello diminuito la pena al minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso