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Ordinanza — n. 33789/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and impermissible procedural criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ratti Paolo Luigi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the admissibility and merit of his grounds, but the court found the first ground based on evidentiary criticism to be manifestly unfounded. Furthermore, the remaining grounds were deemed generic, factually opposed without new evidence, and procedurally impermissible under specific precedents.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain generic criticisms of the lower court's reasoning, manifestly unfounded attacks on evidence, or arguments that merely oppose facts already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments procedural impermissibility evidentiary criticism Court of Cassation complicità in sottrazione d'imposta assistenza amministrativa fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773
7-8); il quarto motivo (provvisionale) da censure non consentite (tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATTI PAOLO LUIGI nato a MILANO il 04/12/1964 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 88 OSSERVA Considerata la memoria difensiva depositata, con la quale il ricorrente ha sostenuto le ragioni di ammissibilità e di fondatezza dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla prova) da critiche manifestamente infondate (cfr. pagg. 3 e ss. sulla rilevanza in concreto dell'esame di terze persone e sulla completezza della deposizione dell'operante); il secondo e terzo motivo (sulla penale responsabilità in termini oggettivi e soggettivi) da critiche generiche e in fatto, meramente oppositive a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7-8); il quarto motivo (provvisionale) da censure non consentite (tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende