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Ordinanza — n. 33785/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and unsupported claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mensah Jaw inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised four grounds, including challenges to the conviction under Article 62-bis of the Penal Code and issues regarding expulsion. The court rejected these because they constituted merit-based criticisms already properly addressed by the lower court or were manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 60 c.p.p.; Art. 60 c.p.p. establishes that appeals in the interest of law are inadmissible if they contain merit-based arguments or manifestly unfounded claims that have already been adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based arguments Article 62-bis Penal Code recidivism claims procedural costs allontanamento malgrado rischio di persecuzione annullamento della cittadinanza agevolata domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
84 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'art. 62 -bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
5-6); il secondo e il terzo motivo (sull'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla recidiva) da censure manifestamente infondate (cfr.
art. 62 -bis cod. pen
84 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'art. 62 -bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENSAH JAW - C.U.I. 04B30F1 nato il 15/12/1983 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 84 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'art. 62 -bis cod. pen.) da critiche di merito e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6); il secondo e il terzo motivo (sull'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla recidiva) da censure manifestamente infondate (cfr. pag. 6 e 7, ove si rinviene corretta, non manifestamente illogica e adeguata motivazione sui rispettivi punti); il quarto motivo (sulla espulsione) da censure meramente oppositive (cfr. pag. 9 ove risulta una adeguata e non viziata motivazione sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso