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Ordinanza — n. 33784/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic criticisms of sentencing lacking specific factual correlation to the judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Dragutinovic inadmissible because the grounds raised were merely generic and abstract criticisms of the sentencing treatment. The court noted that these arguments did not correlate with the specific reasoning in the lower court's decision, which applied the statutory minimum penalty, precluded mitigation due to recidivism, and identified specific factors preventing reduction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when based on generic and abstract criticisms of the sentencing treatment that lack a specific correlation to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Generic Criticisms Sentencing Review Cassazione Ordinanza Recidiva Mitigating Statutory Minimum Penalty attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC 30VAN nato a COLLEFERRO il 13/08/1977 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 83 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio meramente generiche e astratte, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (in cui si è dato atto che era stata applicata la pena minima edittale; che il bilanciamento richiesto delle attenuanti era precluso dalla ritenuta recidiva; e che in ogni caso la pena non era riducibile in considerazione di precisi fattori ostativi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1