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Ordinanza — n. 33783/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's findings were flawed due to the unavailability of the wife's statements and insufficient evidence regarding injuries. The court rejected these claims as non-specific criticisms that merely reproduced arguments already properly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist of non-specific criticisms or arguments that do not constitute new grounds permitted by law.

Parole chiave

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legitimacy proceedings inadmissibility non-specific criticisms reproductive arguments procedural costs Cassation appeal evidence insufficiency facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021
al riguardo tra tante, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep.
Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021); pag.
Grande Camera CEDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery contro U.K
al riguardo, sulla decisività della prova, Grande Camera CEDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery contro U.K); nonché pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSUYA DAVID FRANK nato il 08/12/1981 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 81 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa volta a contrastare la ipotizzata inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e il secondo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e quindi insufficienza del quadro probatorio) da critiche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate: si vedano, in particolare, pag. 6 sulla imprevedibilità - "al momento" in cui la moglie aveva reso le dichiarazioni la moglie - del suo successivo allontanamento verso destinazione sconosciuta (cfr. al riguardo tra tante, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 28249; sulla impossibilità di rintracciare il teste, cfr.

Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021); pag. 8 sul quadro probatorio quanto alle lesioni cagionate alla moglie che si fondava su ulteriori, univoci e concordanti elementi a sostegno, (cfr. al riguardo, sulla decisività della prova, Grande Camera CEDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery contro U.K); nonché pagg. 8-9 sulla richiesta di rinnovazione della prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos