Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds not permitted in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's findings were flawed due to the unavailability of the wife's statements and insufficient evidence regarding injuries. The court rejected these claims as non-specific criticisms that merely reproduced arguments already properly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist of non-specific criticisms or arguments that do not constitute new grounds permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSUYA DAVID FRANK nato il 08/12/1981 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 81 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa volta a contrastare la ipotizzata inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e il secondo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e quindi insufficienza del quadro probatorio) da critiche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e comunque manifestamente infondate: si vedano, in particolare, pag. 6 sulla imprevedibilità - "al momento" in cui la moglie aveva reso le dichiarazioni la moglie - del suo successivo allontanamento verso destinazione sconosciuta (cfr. al riguardo tra tante, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 28249; sulla impossibilità di rintracciare il teste, cfr.
Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021); pag. 8 sul quadro probatorio quanto alle lesioni cagionate alla moglie che si fondava su ulteriori, univoci e concordanti elementi a sostegno, (cfr. al riguardo, sulla decisività della prova, Grande Camera CEDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery contro U.K); nonché pagg. 8-9 sulla richiesta di rinnovazione della prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos