Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merit-based criticisms already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's judgment on substantive issues including the objective elements of the crime, intent, and mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted merit-based criticisms that merely reproduced points already adequately examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law, not on merit-based criticisms of facts or legal reasoning already decided by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZO DAVIDE nato a TROPEA il 21/08/1986 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 79 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'elemento oggettivo del reato), il secondo motivo (sul dolo), il terzo motivo (in ordine all'art. 131- bis cod. pen.) e il quarto motivo (sulle attenuanti generiche) da critiche di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sulla responsabilità penale, in termini oggettivi e soggettivi; pagg. 5-6 sulle circostanze ostative alla applicazione della causa di non punibilità; pag. 7 sul diniego delle attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de