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Ordinanza — n. 33781/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attacks merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merit-based criticisms already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The defense argued doubts regarding the defendant's intent and voluntary conduct, citing his agitated state during interrogation, but the appellate court had already addressed these points with valid arguments. Consequently, the court ruled that such arguments are not permitted in a final review stage, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of merit-based criticisms or re-examinations of facts and law already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit review prohibited finality of judgment Court of Cassazione procedural exhaustion disturbo borderline della personalità disturbo dell'adattamento disturbo della salute psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROM PINO RAM BO nato a CIRIE il 21/07/1983 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 76 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa, in cui viene sostenuta la ammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche aventi ad oggetto profili di merito e di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare„ pag. 2, dove la Corte di appello ha affrontato il tema del dolo e della imputabilità del ricorrente, esaminando a tal fine anche la documentazione prodotta in udienza dalla difesa sul disturbo bordeline della personalità), tenuto conto dell'appello sul punto molto generico, in cui i "dubbi" esposti dalla difesa sulla esistenza degli elementi del reato e sulla "cosciente e volontaria" condotta si limitavano soltanto alla circostanza che al momento della discussione con il p.u. l'imputato appariva "agitato come fuori di testa" e che era stato trattenuto dai militari, perché temevano potesse farsi del male;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d