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Ordinanza — n. 33780/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33780/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR JELMO nato a CHIVASSO il 03/07/1985 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 75 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla penale responsabilità) e il secondo motivo (sul trattamento sanzionando) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo (si vedano, in particolare, pagg. 3 quanto alle modalità di identificazione dell'imputato; pagg. 3-4 sulla recidiva; pag. 4 sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. peri.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla penale responsabilità) e il secondo motivo (sul trattamento sanzionando) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo (si vedano, in particolare, pagg. 3 quanto alle modalità di identificazione dell'imputato; pagg. 3-4 sulla recidiva; pag. 4 sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. peri.);

Parole chiave

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revisione della sentenza penale remissione della pena permesso di promuovere un procedimento penale divieto della tortura impunità eccezione di illegalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR JELMO nato a CHIVASSO il 03/07/1985 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 75 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla penale responsabilità) e il secondo motivo (sul trattamento sanzionando) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo (si vedano, in particolare, pagg. 3 quanto alle modalità di identificazione dell'imputato; pagg. 3-4 sulla recidiva; pag. 4 sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. peri.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 e