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Ordinanza — n. 33779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHABUE THANK GOD - C.U.I. 05HHE5P nato il 16/06/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo e il secondo motivo (vedenti sul trattamento sanzionatorio) da critiche meramente oppositive ed aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 05HHE5P nato il 16/06/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo e il secondo motivo (vedenti sul trattamento sanzionatorio) da critiche meramente oppositive ed aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0

Parole chiave

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riconoscimento di debito astratto revisione delle prestazioni d'invalidità adeguamento della pena indennità per persecuzione etnica riduzione dell'assegno per grandi invalidi esenzione dalla pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHABUE THANK GOD - C.U.I. 05HHE5P nato il 16/06/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo e il secondo motivo (vedenti sul trattamento sanzionatorio) da critiche meramente oppositive ed aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0