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Ordinanza — n. 33778/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33778/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO DOMENICO nato a BARI il 09/03/1943 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 68 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); il secondo motivo (in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen.) da censure di merito, a fronte della valutazione della Corte di appello sul punto che non risulta manifestamente illogica o viziata in diritto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33778/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 68 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); il secondo motivo (in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen.) da censure di merito, a fronte della valutazione della Corte di appello sul punto che non risulta manifestamente illogica o viziata in diritto;

Parole chiave

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domanda di ricusazione cancellazione dall'albo avvocati condono delle spese procedurali controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione della cancellazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO DOMENICO nato a BARI il 09/03/1943 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 68 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); il secondo motivo (in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen.) da censure di merito, a fronte della valutazione della Corte di appello sul punto che non risulta manifestamente illogica o viziata in diritto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso