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Ordinanza — n. 33777/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticisms of sentencing lacking specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant criticized the sentencing treatment generally without addressing the specific reasoning of the Court of Appeal. The court rejected these grounds because they failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Critiques of the sentencing treatment in a legality appeal are inadmissible if they are generic and specific only to the reasoning of the court of appeal.

Parole chiave

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legality appeal inadmissibility generic criticism sentencing treatment Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLI CRISTIAN ERIK nato a ASTI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 65 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio generiche e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della Corte di appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06