Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33775/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33775/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA ALESSANDRO nato a TORINO il 30/05/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); il secondo motivo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) da censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla ostatività della condotta abituale (cfr. pag. 4); il terzo motivo (sulla recidiva) da censure meramente oppositive e non correlate al ragionamento della Corte di appello sulla pericolosità del ricorrente (cfr. pag. 4);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); il secondo motivo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) da censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla ostatività della condotta abituale (cfr. pag. 4); il terzo motivo (sulla recidiva) da censure meramente oppositive e non correlate al ragionamento della Corte di appello sulla pericolosità del ricorrente (cfr. pag. 4);

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione inadempimento reiterato punibilità alleggerimento della pena precedenti penali rilevanti allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
3); il secondo motivo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) da censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla ostatività della condotta abituale (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA ALESSANDRO nato a TORINO il 30/05/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); il secondo motivo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) da censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla ostatività della condotta abituale (cfr. pag. 4); il terzo motivo (sulla recidiva) da censure meramente oppositive e non correlate al ragionamento della Corte di appello sulla pericolosità del ricorrente (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il