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Ordinanza — n. 33774/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI MASSIMILIANO nato a SERRADIFALCO il 08/11/1980 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 60 OSSERVA Considerata anche la memoria depositata dalla difesa volta a ribadire i motivi di ricorso dei quali si chiede l'accoglimento; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla identificazione dell'imputato quale autore del reato) da critiche aspecifiche rispetto al ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello (cfr. pagg. 5-6) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (mancata assunzione di prova decisiva) da censure in parte non correlate alla motivazione della sentenza impugnata - che ha spiegato le ragioni che rendevano superflua e non decisiva l'assunzione della convivente (cfr. pag. 6) - e in parte del tutto generiche quanto alla "decisività" (cfr. tra tante per la nozione di "prova decisiva", Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670) delle altre prove indicate nel ricorso - neppure argomentata in ordine agli aspetti dimostrativi nella esposizione dei motivi di appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 60 OSSERVA Considerata anche la memoria depositata dalla difesa volta a ribadire i motivi di ricorso dei quali si chiede l'accoglimento; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla identificazione dell'imputato quale autore del reato) da critiche aspecifiche rispetto al ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello (cfr. pagg. 5-6) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (mancata assunzione di prova decisiva) da censure in parte non correlate alla motivazione della sentenza impugnata - che ha spiegato le ragioni che rendevano superflua e non decisiva l'assunzione della convivente (cfr. pag. 6) - e in parte del tutto generiche quanto alla "decisività" (cfr. tra tante per la nozione di "prova decisiva", Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670) delle altre prove indicate nel ricorso - neppure argomentata in ordine agli aspetti dimostrativi nella esposizione dei motivi di appello;

Parole chiave

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esame e criteri di identificazione alibi allegazioni d'asilo contraddittorie obbligo d'identificazione carenza di credibilità oggettiva prove inconcludenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI MASSIMILIANO nato a SERRADIFALCO il 08/11/1980 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 60 OSSERVA Considerata anche la memoria depositata dalla difesa volta a ribadire i motivi di ricorso dei quali si chiede l'accoglimento; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sulla identificazione dell'imputato quale autore del reato) da critiche aspecifiche rispetto al ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello (cfr. pagg. 5-6) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (mancata assunzione di prova decisiva) da censure in parte non correlate alla motivazione della sentenza impugnata - che ha spiegato le ragioni che rendevano superflua e non decisiva l'assunzione della convivente (cfr. pag. 6) - e in parte del tutto generiche quanto alla "decisività" (cfr. tra tante per la nozione di "prova decisiva", Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670) delle altre prove indicate nel ricorso - neppure argomentata in ordine agli aspetti dimostrativi nella esposizione dei motivi di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec