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Ordinanza — n. 33772/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were too generic and lacked specific factual arguments, noting that mitigating factors had already been recognized in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints or arguments regarding facts without specific legal reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds generic complaints factual review Court of Cassation esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 41 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rilievi in fatto e generici; Considerato in particolare che il primo motivo (sulla penale responsabilità del ricorrente) si limita ad una generica lagnanza sulla motivazione della sentenza impugnata, aspecifica rispetto al ragionamento giustificativo della stessa, che in modo adeguato ha fornito risposta al gravame (cfr. pag. 4); che il secondo motivo - là dove lamenta la "mancata" concessione delle attenuanti generiche - si presenta del tutto astratto rispetto alla sentenza impugnata e agli stessi motivi di appello, posto che le suddette circostanze risultavano già riconosciute sin dal primo grado con giudizio di equivalenza (stante la ritenuta recidiva qualificata); che il medesimo motivo, quanto ai restanti profili enunciati in rubrica, non formula alcuna specifica lagnanza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratp inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso