Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33771/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based arguments and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Diara Mouhamadou inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were not permitted in a legality proceeding because they constituted merit-based reliefs and merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal liability or other merits raised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be limited to legal questions; arguments regarding facts or merits are inadmissible and constitute a procedural violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Legality Appeal Merit Arguments Inadmissible Appeal Repetitive Grounds Procedural Violation Cassa delle Ammende

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARA MOUHAMADOU nato il 29/12/1989 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 39 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rilievi di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, sulla penale responsabilità del ricorrente, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/