Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 28/10/1972 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali remissione della pena legittimazione a ricorrere motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393-bis cod. pen
38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 28/10/1972 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso