Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 28/10/1972 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33770/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 28/10/1972 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (art. 393-bis cod. pen.) da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) e questioni neppure prospettate in sede di appello (la scriminante in forma putativa); il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) da censure non oggetto di specifico motivo di appello (avendo l'imputato presentato la mera richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche) e comunque (quanto alla suddetta richiesta) manifestamente infondate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso