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Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSI SABEUR nato il 22/09/1976 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di TOUNSI Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02).

Parole chiave

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esame di cassazione revisione di una decisione controllo della commisurazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove risarcimento per errore giudiziario azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di TOUNSI Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 62-bis cod. pen
Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSI SABEUR nato il 22/09/1976 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di TOUNSI Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, valorizzando negativamente i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di ripensamento critico della condotta, hanno correttamente motivato il diniego riferendosi all'elemento - considerato preponderante - della capacità a delinquere del colpevole, desunta ai sensi dell'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Maria Daniela Borsellino Il Presidente Do