Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33767/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33767/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDUL RAMIZ nato il 03/05/1955 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; e E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 28 agosto 2021, confermava la condanna di Abdul Ramiz in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti mol:ivi: - Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni della persona offesa. - Inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché erronea ed insufficiente motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e conseguente trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33767/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Entrambe le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche. A tal proposito, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: invero, il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali tentate lesioni personali gravi minaccia non comprovata motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 c.p
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti mol:ivi: - Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni della persona offesa.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDUL RAMIZ nato il 03/05/1955 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; e

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 28 agosto 2021, confermava la condanna di Abdul Ramiz in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti mol:ivi: - Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni della persona offesa. - Inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché erronea ed insufficiente motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e conseguente trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Entrambe le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche. A tal proposito, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: invero, il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente dato conto delle ragioni poste a sostegno del giudizio di colpevolezza e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e ha reso al riguardo esaustiva ed articolata motivazione valorizzando le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle del teste escusso e le risultanze del referto medico.

Le attenuanti generiche sono state negate in forza dei precedenti penali dell'imputato; la pena base è stata determinata nel minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amm