Ordinanza — n. 33741/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7/9/2021, la Corte di appello di Ancona riformava in punto di sanzione la decisione emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19/6/2018, con la quale Andrea Squadrani era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena otto mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRANI ANDREA nato a RIMINI il 04/05/1977 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/9/2021, la Corte di appello di Ancona riformava in punto di sanzione la decisione emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19/6/2018, con la quale Andrea Squadrani era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena otto mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla violazione delle norme in tema di inutilizzabilità degli atti. È stata depositata memoria, a ribadire la fondatezza della censura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. La Corte di Appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha rilevato - con motivazione del tutto logica e congrua - che le dichiarazioni dei testi Mastromatteo e Giuliani dovevano ritenersi pienamente utilizzabili. Con le prime, infatti, era stato richiamato un comportamento del ricorrente, non tanto una sua dichiarazione, ossia la mancata consegna della documentazione richiesta a giustificazione dell'omesso versamento. Con le altre, invece, era stato introdotto un dato - la riferibilità all'imputato degli ordini per il pagamento delle operazioni doganali - che, per un verso, risultava già della documentazione in atti (quanto alla richiesta di usufruire del regime di pagamento IVA successivo all'importazione) e, per altro verso, il teste aveva dichiarato di aver appreso presso la banca del ricorrente; la difesa, peraltro, non aveva qui chiesto di ascoltare il teste di riferimento, cosicché non poteva avanzarsi alcuna eccezione di inutilizzabilità (e senza poter esaminare, in questa sede, la questione - in fatto - relativa all'individuazione del dipendente della banca che avrebbe potuto fornire informazioni al riguardo).
5. La sentenza, dunque, ha risposto all'eccezione con argomento solido e pienamente adeguato, che non può esser di certo superato con la reiterazione delle stesse censure di fronte al Giudice di legittimità.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in